(AGENPARL) – gio 22 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA
ELEZIONI. DESIDERI: IL TAR DEL LAZIO DICHIARA IL PROPRIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE SUL RICORSO PER LE LISTE DI IMPEGNO CIVICO FACENDO TORNARE, NEI FATTI, LA QUESTIONE NELLA COMPETENZA DECISIONALE DEL NUOVO PARLAMENTO.

(AGENPARL) – gio 22 settembre 2022 COMUNICATO STAMPAELEZIONI. DESIDERI: IL TAR DEL LAZIO DICHIARA IL PROPRIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE SUL RICORSO PER LE LISTE DI IMPEGNO CIVICO FACENDO TORNARE, NEI FATTI, LA QUESTIONE NELLA COMPETENZA DECISIONALE DEL NUOVO PARLAMENTO.

(AGENPARL) – gio 22 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA
ELEZIONI. DESIDERI: IL TAR DEL LAZIO DICHIARA IL PROPRIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE SUL RICORSO PER LE LISTE DI IMPEGNO CIVICO FACENDO TORNARE, NEI FATTI, LA QUESTIONE NELLA COMPETENZA DECISIONALE DEL NUOVO PARLAMENTO.


Il TAR del Lazio con sentenza pubblicata quest’oggi, nel merito del ricorso da noi presentato per le Liste di Impegno Civico, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.


Nel corpo della pronuncia – ha sottolineato Desideri – il Tar del Lazio ha comunque evidenziato la complessità e la criticità della tempistica di tutela dell’elettorato passivo per la quale non è chiaro, allo stato, chi sia il giudice delegato a dirimere la questione, nei tempi perentori del procedimento elettorale, ai sensi dell’art. 61 della Costituzione.
Sempre nell’odierna pronuncia, il Tar riconosce la potenziale lesione di interessi costituzionalmente tutelati tali da sollevare la questione di legittimità costituzionale, la quale tuttavia – proprio per il difetto di giurisdizione delle stesso – non può essere avanzata d’ufficio di fronte alla Corte Costituzionale.
Alla luce di quanto espresso da parte del Tar del Lazio, abbiamo dato mandato ai nostri legali di valutare tutta la situazione, autorizzandoli a rivolgersi al nuovo Parlamento Italiano, che si insedierà dopo il voto di domenica prossima, per dirimere la controversia, nel pieno rispetto dell’articolo 66 della Costituzione, esattamente come ribadito anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza: 9151 del: 2008, ed evidenziato dal Tar stesso nella sentenza odierna, ha concluso Desideri.
Dott. Fabio DESIDERI

Redazione Murales

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *