CIAMPINO. OGGI RIPRENDE IL MERCATO SETTIMANALE

CIAMPINO. OGGI RIPRENDE IL MERCATO SETTIMANALE

ORDINANZA SINDACALE UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE N. 9 – REG. GEN. N. 55 DEL 05-05-2020 OGGETTO: Disposizione apertura del mercato settimanale del 06.05.2020 IL SINDACO Daniela Ballico IL SINDACO Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; Visto il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; Visto il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, che ha risistemato gli obblighi finalizzati al contrasto e sostituito i DPCM precedenti, con durata limitata al 03.05.2020; Richiamato da ultimo il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull’intero territorio nazionale”, che sostituisce integralmente il precedente DPCM del 10 aprile 2020 e introduce la c.d. fase due, successiva al lock-down, con decorrenza dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020; Evidenziato con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. z) del DPCM del 26 aprile 2020, secondo cui sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; Richiamata altresì l’ordinanza della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 – Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale è stato disposto “all’articolo 3, commi 2 e 3, che «2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.». Rilevato che l’approvvigionamento alimentare negli esercizi commerciali deve comunque essere sempre garantito; Valutata l’esigenza di riavviare l’attività del mercato settimanale, al fine di rispondere alle esigenze espresse dagli esercenti e dalla cittadinanza, nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica, e riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente potenziale contagi; Ritenuto pertanto consentire la riapertura del mercato settimanale del mercoledì per il giorno 06 maggio 2020, con la presenza esclusivamente di soli generi alimentari con le seguenti prescrizioni: Mantenimento della distanza di ml. 1 fra le persone presenti all’interno dell’area con obbligo di utilizzo di mascherine e guanti; Gli esercenti presenti dovranno adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste dalla normativa vigente e precisamente: – ogni ambulante sarà dotato di dispositivi di protezione individuali, mascherina, guanti e gel igienizzante; – sarà onere di ogni esercente commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale; – dovrà essere garantita la distanza tra consumatore e frontale del banco di vendita con le dovute strumentazioni (nastri, paletti, catenelle divisorie); – dovrà essere destinata alla vendita soltanto la parte frontale del banco, in modo che gli avventori non possano transitare intorno al banco e gli esercenti il mercato dovranno prevedere strutture che non ne consentano la circolazione; – gli esercenti il mercato dovranno attrezzarsi al fine di garantire agli utenti la fruizione di servizi igienici, prevedendo la dotazione di tre bagni chimici provvisti di dispositivo lava mani con dispenser per il sapone regolarmente sanificati; – l’inizio delle operazioni di montaggio dei banchi non potrà avvenire prima delle 06,30, previa presenza del personale della Polizia Locale che provvederà all’assegnazione degli spazi; – che le operazioni di chiuisura del mercato compreso lo smontaggio dei banchi dovranno avvenire entro le ore 14,00; – l’acceso all’area di mercato e la verifica sull’affluenza da parte dell’utenza sarà regolamentato da apposito personale incaricato dagli operatori del mercato; – la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l’attività di vendita; Precisato altresì che nel caso del venir meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di frequentatori all’interno dell’area di mercato, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l’autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate e che nel caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura dello stesso; Richiamata altresì l’ordinanza della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 – Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale è stato disposto “all’articolo 3, commi 2 e 3, che «2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.». Visto l’art. 50, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”; Visto l’articolo 35 del Decreto Legge n. 9/2020; O R D I N A – Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati 1. La riapertura del mercato settimanale del mercoledì per il giorno 06 maggio 2020 con la presenza esclusivamente di soli generi alimentari: Mantenimento della distanza di ml. 1 fra le persone presenti all’interno dell’area con obbligo di utilizzo di mascherine e guanti 2. Gli esercenti presenti dovranno adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste dalla normativa vigente; – ogni ambulante sarà dotato di dispositivi di protezione individuali, mascherina, guanti e gel igienizzante; – sarà onere di ogni esercente commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale; – dovrà essere garantita la distanza tra consumatore e frontale del banco di vendita con le dovute strumentazioni (nastri, paletti, catenelle divisorie); – dovrà essere destinata alla vendita soltanto la parte frontale del banco, in modo che gli avventori non possano transitare intorno al banco e gli esercenti il mercato dovranno prevedere strutture che non ne consentano la circolazione; – gli esercenti il mercato dovranno attrezzarsi al fine di garantire agli utenti la fruizione di servizi igienici, prevedendo la dotazione di tre bagni chimici provvisti di dispositivo lava mani con dispenser per il sapone regolarmente sanificati; – l’inizio delle operazioni di montaggio dei banchi non potrà avvenire prima delle 06,30, previa presenza del personale della Polizia Locale che provvederà all’assegnazione degli spazi; – che le operazioni di chiusura del mercato compreso lo smontaggio dei banchi dovranno avvenire entro le ore 14,00; – l’acceso all’area di mercato e la verifica sull’affluenza da parte dell’utenza sarà regolamentato da apposito personale incaricato dagli operatori del mercato; – la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l’attività di vendita; 3. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di frequenza all’interno dell’area di mercato, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l’autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate. 4. In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato. – La diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante pubblicazione all’albo pretorio on line. -Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. Lazio, o in alternativa entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica -Il Comando Polizia Locale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza. – Copia della presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Roma. La presente Ordinanza è indirizzata a: Ai Messi comunali Sedeper la notifica. Segreteria del Sindaco Sede per la raccolta. Al Dirigente del IV Settore Sede per competenza Al Comando della P.L. e Protezione Civile Sede per l’esecuzione Alla Tenenza dei C.C. CIAMPINO, Viale Kennedy, 50/b/1 per l’esecuzione Al Commissariato di P.S. MARINO P.zza Don L. Sturzo, 23 per l’esecuzione Segretario generale Sede per conoscenza. Ciampino, 05-05-2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL SINDACO F.to GIOVANNI GIAQUINTO F.to Daniela Ballico Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 05.05.2020 Copia atto uso amministrativo

Redazione Murales

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